Art. 385 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l’interno, sentito quello per l’Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell’arte che intendono di esercitare.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.