Art. 385 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è in facoltà del Ministro per l’interno, sentito quello per l’Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell’arte che intendono di esercitare.