Art. 384 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Gl’infermieri che alla pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, citata nell’articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell’art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell’attestato di abilitazione prescritto per l’esercizio della relativa attività, debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell’uno o dell’altro dei titoli anzidetti.