Art. 383 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Sono autorizzati all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l’attestato di abilitazione a termini dell’art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.