Art. 383 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Sono autorizzati all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l’attestato di abilitazione a termini dell’art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.