Art. 386 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Possono essere autorizzati all’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell’articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.
L’autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l’interno.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.