Art. 386 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Possono essere autorizzati all’impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell’articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia.
L’autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per l’interno.