Art. 357 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podestà è ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori.
Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.