Art. 356 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della Giunta, provinciale amministrativa.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.