Art. 354 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Sono a carico dello Stato le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall’autorità governativa nell’interesse pubblico e tutte le altre spese che l’autorità governativa crederà di ordinare a tutela della sanità pubblica o per soccorrere provincie e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.