Art. 355 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.