Art. 229 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l’importo non superi i 50 milioni.
I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.
Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1956

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.