Art. 226 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Non può essere in alcun caso permessa l’apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all’uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire mille a duemila.