Art. 224 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l’obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.