Art. 224 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove i fondi sono posti, hanno l’obbligo di provvedere gli operai di ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura della località.
Nel caso di inadempimento si provvede di ufficio con le modalità stabilite nell’articolo precedente.