Art. 227 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l’abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell’articolo precedente, senza che tale liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall’autorità sanitaria.
Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d’acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicultura, la distanza a valle della città o dell’aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d’acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazione necessarie prima della immissione.
Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.