Art. 117 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli 105 e seguenti del presente testo unico.
Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.
Qualora, però, nel comune esista un’unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l’autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.
Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.