Art. 111 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. L’apertura e l’esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.