Art. 114 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in cui ne sia consentito l’esercizio dai fini dell’istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:
a) per la fine dell’ente e della istituzione;
b) per volontaria rinuncia;
c) per abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell’ente.

Testo in vigore dal 26 giugno 1960

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.