Art. 109 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell’assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell’articolo stesso.
L’autorizzazione è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all’approvazione del prefetto.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n.
475.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n. 475.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

Testo in vigore dal 12 maggio 1968

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.