Art. 109 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell’art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell’assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell’articolo stesso.
L’autorizzazione è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all’approvazione del prefetto.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n.
475.
Comma abrogato dalla L. 2 aprile 1968, n. 475.
I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.