Art. 90 TUIR Reddito complessivo
Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117
(articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui all’articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all’articolo 66, comma 6.