Art. 100 TUIR Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.