Art. 123 TUIR Banca d’Italia

Testo unico delle imposte sui redditi – D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

(articolo 114 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

1. Nella determinazione del reddito della Banca d’Italia assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 119, comma 4, terzo periodo, 115, commi 3 e 5, e 121.

Testo in vigore dal 4 luglio 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.