Art. 34 T.U. Registro Ratifica, convalida o conferma

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all’imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell’articolo 26.

2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’acquirente, l’imposta si applica con l’aliquota propria dell’atto ratificato, convalidato o confermato. Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore, l’imposta stabilita per la relativa obbligazione.

3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito un corrispettivo a carico dell’alienante è dovuta l’imposta per l’assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall’atto la somma risulti promessa o pagata.

4. Il criterio per la determinazione dell’imposta stabilito nel comma 3 si applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.