Art. 160 T.U. Registro Patti sull’onere del tributo e delle sanzioni

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.