Art. 157 T.U. Registro Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
2. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
3. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.