Art. 158 T.U. Registro Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.