Art. 158 T.U. Registro Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli.