Art. 154 T.U. Registro Atti dei procedimenti giurisdizionali

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.