Art. 154 T.U. Registro Atti dei procedimenti giurisdizionali
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.