Art. 155 T.U. Registro Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.