Art. 153 T.U. Registro Riscossione coattiva
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. Per l’imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l’articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all’allegato 3 al presente testo unico.