Art. 147 T.U. Registro Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Nei casi in cui il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.