Art. 143 T.U. Registro Definizione di foglio, di pagina e di copia

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all’allegato 3 al presente testo unico, nonché della tabella di cui al medesimo allegato 3:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.

2. Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.

3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.