Art. 143 T.U. Registro Definizione di foglio, di pagina e di copia
Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123
(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
1. Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all’allegato 3 al presente testo unico, nonché della tabella di cui al medesimo allegato 3:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
2. Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
3. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate semprechè queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.