Art. 140 T.U. Registro Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 141, comma 2, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, di cui all’allegato 3 al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d’uso per quelli indicati nella parte II.

2. Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio dell’Agenzia delle entrate per la registrazione.

3. Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.