Art. 139 T.U. Registro Oggetto dell’imposta

Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti – D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all’allegato 3 al presente testo unico.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Testo in vigore dal 13 agosto 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.