Art. 170 TUF Gestione accentrata di strumenti finanziari

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell’ambito della gestione accentrata, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità ovvero dà corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Testo in vigore dal 1° luglio 1998

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.