Art. 170-bis TUF Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Banca d’Italia e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.