Art. 167 TUF Gestione infedele

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella
prestazione del servizio di gestione di portafogli... o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Testo in vigore dal 1° novembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.