Art. 168 TUF Confusione di patrimoni

Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell’esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Testo in vigore dal 1° novembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.