Art. 168 TUF Confusione di patrimoni
Testo unico della finanza – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell’esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.