Art. 136 TUEL Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.