Art. 125 TUEL Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.