Art. 125 TUEL Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
1. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento.