Art. 124 TUEL Pubblicazione delle deliberazioni

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Testo in vigore dal 19 dicembre 2012

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.