Art. 132 TUEL Funzionamento del comitato

Testo unico enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un’indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell’adeguatezza funzionale e dell’autonomia dell’organo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2000

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.