Art. 91 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento e della Corte Costituzionale;

b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell’art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

e) il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato;

f) i pensionati dell’Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione.

g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione.(26)

Testo in vigore dal 2 marzo 1966

Note di aggiornamento

Aggiornamento (26)

La L. 23 ottobre 1962, n. 1543 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “All’articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con legge 1 marzo 1952, n. 113, è aggiunta la lettera g) del seguente tenore:
”g) il personale di ruolo in servizio ed in pensione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato“”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.