Art. 392 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Restano ferme a favore dell’Istituto le agevolazioni previste dal presente testo unico per l’edilizia popolare ed economicamente la esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e l’equiparazione all’Amministrazione dello Stato per quanto concerne l’esonero dal pagamento di diritti stabiliti da leggi generali e speciali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.