Art. 391 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell’Istituto è ammesso ricorso al Comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all’art. 381 è soltanto proponibile reclamo al Ministro per la guerra la cui decisione è definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.