Art. 390 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. L’Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del Ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa.

2. Spetta al Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l’alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all’art. 343 (comma 2°).

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.