Art. 393 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l’applicazione del presente testo unico.