Art. 389 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. I contratti dell’Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell’Istituto stesso all’uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.
2. Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l’Istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.(13)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (13)
La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.