Art. 389 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I contratti dell’Istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell’Istituto stesso all’uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del Presidente.

2. Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l’Istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici.(13)

Testo in vigore dal 18 luglio 1949

Note di aggiornamento

Aggiornamento (13)

La L. 2 luglio 1949, n. 408 ha disposto (con l’art. 8, comma 4) che il presente articolo riprende vigore.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.