Art. 341 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Resta salvo pel personale dell’Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell’Azienda dei telefoni il diritto a concorrere alla locazione di alloggi dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle località in cui non siasi affatto o non siasi a sufficienza provveduto dall’Amministrazione suddetta con le case economiche di sua proprietà.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.