Art. 271 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite dalla Unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e non cedute ai comuni.

2. Alle case economiche o popolari sono applicabili le norme del capo 2° ed a quelle per impiegati le norme di cui agli articoli 376, 377, 378, 379, 385 e 386.

3. Coloro che all’11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l’assegnazione in proprietà, quando si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 255, 256, 266.

4. Essi possono tuttavia conservare l’assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all’epoca del terremoto purché vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli, 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.