Art. 272 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell’art. 17 del Testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, possono essere messi in vendita dopo che l’Amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare.

2. Il prezzo di vendita è stabilito, sentiti l’Amministrazione comunale di Messina ed il Ministero delle finanze, dal Ministro pei lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro per l’interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.