Art. 216 T.U. Edilizia Popolare
Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165
1. La facoltà di sopraelevare può essere esercitata dal proprietario dell’ultimo piano purché questi abbia anche la proprietà della terrazza sovrastante, ovvero quando l’edificio sia coperto da tetto, e purché ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi o prestiti.
2. Non occorre all’uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, però, hanno facoltà di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facoltà di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.