Art. 213 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all’art. 235.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.