Art. 214 T.U. Edilizia Popolare

Testo unico dell’edilizia popolare ed economica – R.D. 28 aprile 1938, n. 1165

1. I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, né arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato però a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell’art.
239. L’opposizione non sospende l’esecuzione del deliberato ma la sospensione può essere ordinata dalla Commissione di vigilanza.

2. Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a più condominii, occorre l’assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volontà di ciascun condominio è necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali è limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni.

3. Nell’uno e nell’altro caso le variazioni e modificazioni suddette, non possono essere apportate senza l’autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 20 agosto 1938

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.